L'Organismo Paritetico Territoriale di Usr Lombardia sulla sicurezza nella scuola ritiene di dover segnalare ai dirigenti scolastici, nella loro qualità di datori di lavoro, il dovere dell'informazione a tutti i lavoratori circa i rischi individuati nell'Istituto Scolastico ed alle procedure aziendali in merito, come previsto all'art. 36 DLgs 81/08. Tale informazione deve essere fornita a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituto, in occasione dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla durata dello stesso e dalla mansione. L'informazione ai sensi dell'art. 36 DLgs 81/08 dovrà essere fornita anche a tutti gli studenti, declinata secondo le modalità ritenute più consone alla fascia d'età, nell'ottica della Delibera di Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. X/3228, considerando le capacità e responsabilità crescenti, in rapporto all'evoluzione dell'età e, nel secondo grado, la presenza di forme di raccordo scuola lavoro ivi operanti (alternanza, apprendistato e simili). L'informazione deve essere sintetica e di facile ed immediata comprensione. Si suggerisce inoltre di adottare una procedura di consegna tale che resti traccia della trasmissione al lavoratore. Si rimanda all'art. 36 del DLgs 81/08¹ per le prescrizioni di legge riguardo ai contenuti dell'informazione stessa.
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Febbraio 2018
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